Sez. 1, Sentenza n. 2837 del 28/03/1996 (Rv. 496654 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Commissione tributaria centrale - Decisioni - Impugnazione in Cassazione - Ex art. 111 della Cost. - Vizi di motivazione - Deducibilità - Limiti - Esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile o, in sostituzione, dall'I.L.O.R. - Requisito della novità dell'iniziativa economica - Sussistenza - Decisione della Commissione tributaria centrale - Censurabilità in cassazione per insufficiente e contraddittoria motivazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
Il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale, è ammissibile solo a norma dell'art. 111, secondo comma, Cost. e con riferimento all'ipotesi della violazione di legge, potendo i vizi di motivazione integrare gli estremi della violazione di legge denunciabile in sede di legittimità solo quando si traducano in mancanza della motivazione medesima o diano luogo ad una motivazione apparente. Pertanto, è inammissibile il ricorso con il quale l'amministrazione finanziaria censuri come insufficiente e contraddittoria la motivazione della decisione della Commissione tributaria centrale, che, invece, attraverso la valutazione di merito di elementi concreti e specifici, abbia ritenuto che il requisito della novità dell'iniziativa economica - la cui sussistenza condizionava la possibilità di godere dell'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile e, in sua sostituzione, dall'ILOR - non presuppone necessariamente un'attività ex novo mai prima svolta dal contribuente, potendo l'agevolazione legittimamente essere accordata ad un'iniziativa produttiva caratterizzata da aspetti di originalità e novità rispetto a quella precedentemente svolta.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)