Sez. 3, Sentenza n. 9696 del 16/11/1994 (Rv. 488663 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Sentenza pronunciata sull'opposizione agli atti esecutivi - Impugnabilità con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Motivi.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
La sentenza del giudice dell'esecuzione in materia di opposizione agli atti esecutivi, definita non impugnabile dall'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., è ricorribile in cassazione non ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., ma, solo per violazione di legge, in base all'art. 111 Cost. e, conseguentemente, il vizio di motivazione assume rilievo solo sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione (la quale costituisce elemento della sentenza in base all'art. 132 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)