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Sez. L, Sentenza n. 31 del 10/01/1990 (Rv. 464751 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SOCIETÀ ESERCENTI ATTIVITÀ FINANZIARIA - OBBLIGO DI ASSICURARE I PROPRI DIRIGENTI PRESSO L'INPS E NON PRESSO L'INPDAI - SUSSISTENZA - PERIODO ANTERIORE ALL'ART. 49 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464751-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SOCIETÀ ESERCENTI ATTIVITÀ FINANZIARIA - OBBLIGO DI ASSICURARE I PROPRI DIRIGENTI PRESSO L'INPS E NON PRESSO L'INPDAI - SUSSISTENZA - PERIODO ANTERIORE ALL'ART. 49 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - ESTENSIONE.*

Anche con riguardo a periodo precedente l'entrata in vigore dello art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'Obbligo di società esercenti attività finanziaria o di progettazione industriale di assicurare i propri dirigenti sussiste nei confronti dell'i.N.P.S., e non già dell'i.N.P.d.a.I. Ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (statuente l'obbligatorietà dell'iscrizione a tale istituto di tutti i dirigenti di aziende industriali, intese per tali le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle predette), dovendo escludersi - alla stregua di un'esegesi normativa compiuta non solo in base all'elemento letterale ma anche secondo la ratio legis, evidenziata in particolare dalla relazione al progetto preliminare di riforma del codice di commercio abrogato - la possibilità di includere fra le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ., o attività ausiliarie delle medesime, le imprese che svolgono attività finanziaria, da detta relazione considerata invece come afferente al settore commerciale, siccome rientrante in quella degli "uffici di commercio". (V 253/89, mass n 461429; (V 5841/88, mass n 460349; (V 5825/88, mass n 460337).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Preleggi art. 12, Preleggi art. 15, Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)