Sez. L, Sentenza n. 5825 del 27/10/1988 (Rv. 460337 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - AZIENDE INDUSTRIALI E CONSEGUENTE ISCRIZIONE DEI DIRIGENTI ALLO INPDAI - ESTREMI - PRODUZIONE DI UN SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO UN'UTILITÀ OTTENUTA MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI ELEMENTI NON MATERIALI - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD UN'IMPRESA DI "FACTORING".*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - AZIENDE INDUSTRIALI E CONSEGUENTE ISCRIZIONE DEI DIRIGENTI ALLO INPDAI - ESTREMI - PRODUZIONE DI UN SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO UN'UTILITÀ OTTENUTA MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI ELEMENTI NON MATERIALI - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD UN'IMPRESA DI "FACTORING".*
Ai fini dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967, modificato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44, che prevede la obbligatorietà dell'iscrizione all'i.N.P.d.a.I. Di tutti i dirigenti di aziende industriali, intendendo per tali le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o una attività ausiliaria delle predette, va considerata industriale ai sensi dell'art. 2195 n. 1 anche l'attività che - nella sussistenza dei requisiti della professionalità, economicità ed organizzazione previsti dall'art. 2082 cod. civ. - consista nella produzione di un servizio avente ad oggetto un'utilità ottenuta mediante la elaborazione di elementi non materiali, mentre il carattere di ausiliarietà, ai sensi del n. 5 dello stesso art. 2195 cod. civ., non presuppone identità di natura fra l'attività delle imprese ausiliarie e quella delle imprese che di tale attività si giovano. (nella specie, in cui i giudici del merito avevano ritenuto che una impresa di factoring non potesse considerarsi né industriale ai sensi del n. 1 dell'art. 2195 cod. civ. né ausiliaria ai sensi del n. 5 dello stesso articolo, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, censurandola sotto entrambi i profili). (V 2842/86, mass n 445879).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)