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Sez. L, Sentenza n. 8036 del 08/08/1990 (Rv. 468694 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 49 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - IMPRESE OBBLIGATE AD ISCRIVERE I DIRIGENTI ALL'INPDAI - CONDIZIONI - IMPRESA SVOLGENTE ATTIVITÀ DI LEASING FINANZIARIO - CARATTERE INDUSTRIALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468694-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 49 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - IMPRESE OBBLIGATE AD ISCRIVERE I DIRIGENTI ALL'INPDAI - CONDIZIONI - IMPRESA SVOLGENTE ATTIVITÀ DI LEASING FINANZIARIO - CARATTERE INDUSTRIALE - INCLUSIONE.*

Con riguardo a periodo anteriore alla data (28 marzo 1989) di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88 (ristrutturazione dell'INPS e dell'Inail), il cui art. 49 prevede un nuovo sistema (non retroattivo) di classificazione previdenziale dei datori di lavoro, ed ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44), che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'INPDAI dei dirigenti di aziende industriali, intendendo per tali (in particolare) le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle predette, va considerata industriale anche l'impresa che svolga attività di leasing finanziario ossia operazioni di locazione finanziaria (art. 17, secondo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183), atteso che tale attività - non esaurendosi nell'intermediazione o nello scambio del bene che ne Forma oggetto (o del denaro destinato al suo acquisto) ma essendo produttiva di un'utilità economica nuova, derivante dall'impiego di capitale finanziario secondo le esigenze dell'utilizzatore, in funzione del godimento del bene ragguagliato alla vita tecnico-economica di quest'ultimo - è riconducibile non alla previsione dell'art. 2195 n. 2 cod. civ. ma a quella del n. 1 dello stesso articolo, alla cui stregua il risultato economico nuovo che connota la produzione di servizi può risultare dall'elaborazione di elementi non materiali ed avere ad oggetto nuove attività, purché si tratti di un quid novum rispetto alla mera sommatoria dei fattori impiegati. (V 1612/90, mass n 465620; (V 5573/89, mass n 464579; (Conf 5825/88, mass n 460337; (contra 31/90, mass n 464751).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 17, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)