Sez. 3, Sentenza n. 4387 del 01/07/1988 (Rv. 459366 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - VARIANTE DEL PIANO DI FABBRICAZIONE EDILIZIA E DESTINAZIONE DEL FONDO AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA AL MOMENTO DELLA COMPRAVENDITA AL TERZO ED AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISCATTO ALL'ACQUIRENTE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO - PRECLUSIONE - PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DELLA PREDETTA VARIANTE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - VARIANTE DEL PIANO DI FABBRICAZIONE EDILIZIA E DESTINAZIONE DEL FONDO AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA AL MOMENTO DELLA COMPRAVENDITA AL TERZO ED AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISCATTO ALL'ACQUIRENTE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO - PRECLUSIONE - PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DELLA PREDETTA VARIANTE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE - IRRILEVANZA.*
In tema di rapporti agrari, è precluso l'Esercizio del diritto di riscatto ove al momento della compravendita al terzo ed a quello della comunicazione della dichiarazione di riscatto all'acquirente (che determina il subingresso del retraente nella posizione del retrattato) il fondo risulti destinato ad utilizzazione edilizia in base ad una variante del piano di fabbricazione, che ne prevedeva la destinazione agricola, ancorché tale variante sia stata deliberata dal consiglio comunale ma non ancora approvata dalla autorità competente, atteso che il vincolo relativo di edificabilità a seguito della deliberazione della detta variante da parte del consiglio comunale viene meno soltanto per effetto del definitivo diniego della prescritta approvazione. (V 1435/83, mass n 426264; (V 3140/82, mass n 421082; (V 4823/80, mass n 408650).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)