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Sez. 3, Sentenza n. 3140 del 22/05/1982 (Rv. 421082 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DESTINAZIONE AGRICOLA DI UN TERRENO PREVISTA IN UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE IN CORSO DI APPROVAZIONE IN SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE PROGRAMMA - SOSPENSIONE DELL'OPERATIVITÀ DELLA SITUAZIONE IMPEDITIVA DELLA PRELAZIONE AGRARIA PER DESTINAZIONE INDUSTRIALE DELLO STESSO FONDO PREVISTA NEL SOSTITUENDO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421082-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DESTINAZIONE AGRICOLA DI UN TERRENO PREVISTA IN UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE IN CORSO DI APPROVAZIONE IN SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE PROGRAMMA - SOSPENSIONE DELL'OPERATIVITÀ DELLA SITUAZIONE IMPEDITIVA DELLA PRELAZIONE AGRARIA PER DESTINAZIONE INDUSTRIALE DELLO STESSO FONDO PREVISTA NEL SOSTITUENDO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE.*

Per l'obbligatorietà delle cosiddette misure di salvaguardia, i vincoli previsti in un programma di fabbricazione in corso di approvazione, e destinato a sostituire un programma di fabbricazione già adottato in precedenza, operano con effetto anticipato, prevalendo sui vincoli previsti dal programma di fabbricazione sostituendo, non soltanto nell'ambito urbanistico, ma, data l'unità dell'ordinamento, anche in altri settori del diritto e, in particolare, ai fini della disciplina della prelazione agraria prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590. Pertanto, la destinazione agricola di un terreno prevista in un programma di fabbricazione in corso di approvazione sospende l'operatività della situazione impeditiva della prelazione agraria (ai sensi del secondo comma dell'art. 8 citato) per la destinazione industriale dello stesso fondo prevista nel sostituendo programma di fabbricazione, ancorché tale sospensione non sia definitiva, dovendo detta destinazione agricola stabilizzarsi o cessare, in entrambi i casi con efficacia retroattiva, per effetto, rispettivamente, della sopravvenuta approvazione del programma di fabbricazione in itinere o della mancata approvazione (o dell'annullamento o del ritiro) del medesimo, con la conseguenza, in questo secondo caso, che il retroagire dell'elemento impeditivo della prelazione agraria determina la nullità (ex art. 1418, secondo comma, cod. civ. in relazione all'art. 1325 n. 2 dello stesso codice) del contratto di acquisto del fondo rustico concluso in attuazione del diritto di prelazione. (V 4823/80, mass n 408650; (V 3446/79, mass n 399865).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 CORTE COST., Legge 03/11/1952 num. 1902, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 05/07/1966 num. 517 art. 2, Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)