Sez. 3, Sentenza n. 1435 del 24/02/1983 (Rv. 426264 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL SUBINGRESSO DEL RETRAENTE NELLA POSIZIONE DEL RETRATTATO - SOPRAVVENUTA DESTINAZIONE DEL TERRENO AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RISCATTO - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL SUBINGRESSO DEL RETRAENTE NELLA POSIZIONE DEL RETRATTATO - SOPRAVVENUTA DESTINAZIONE DEL TERRENO AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RISCATTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora, nel corso del giudizio promosso dal coltivatore per fare accertare l'avvenuto suo subentro, in seguito alla dichiarazione di riscatto comunicata all'originario acquirente, nel contratto di compravendita da questo stipulato con il proprietario del fondo, sopravvenga la destinazione del terreno ad utilizzazione edilizia (o industriale o turistica), tale circostanza non può produrre l'effetto di escludere il diritto di riscatto del coltivatore giacché l'Esercizio di tale diritto, attuando ipso iure, con la comunicazione della dichiarazione del coltivatore e indipendentemente dalla successiva pronunzia di accertamento avente natura meramente dichiarativa, il subingresso del retraente nella posizione del retrattato, ha già determinato l'acquisto della proprietà del fondo in capo al riscattante. (V 2491/78, mass n 391862; (Conf 1831/80, mass n 405445).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)