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Sez. 1, Sentenza n. 38041 del 26/05/2017 Cc. (dep. 31/07/2017) Rv. 270975 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione come misura alternativa alla detenzione - Cause ostative - Tassatività - Esclusione - Grave disabilità - Rilevanza - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270975-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le cause ostative alla stessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, ma devono essere interpretate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2001, secondo cui il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nello Stato non può essere eseguito qualora dall'esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo; ne consegue che, nel caso in cui il condannato sia affetto da grave disabilità, ancorché questa non rientri tra le condizioni legislativamente poste a fondamento del divieto di espulsione, il giudice è comunque tenuto a verificare, in concreto, se del caso anche ricorrendo a mezzi istruttori, che l'espulsione non leda il nucleo irriducibile del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)