Sez. 1, Sentenza n. 41949 del 04/04/2018 Cc. (dep. 26/09/2018) Rv. 273973 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione come misura alternativa alla detenzione – Tassatività delle cause ostative – Esclusione – Rilevanza delle condizioni per il riconoscimento della cd. “protezione sussidiaria” – Sussistenza – Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le cause ostative alla stessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, in quanto vanno integrate attraverso l'analisi delle fonti sovranazionali – quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta di Nizza e le Direttive U.E. sul tema – tese a fornire tutela ai soggetti cui spetta il riconoscimento non solo dello "status" di rifugiato, ma anche della cd. "protezione sussidiaria", spettante anche nell'ipotesi di minaccia grave alla vita di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'opposizione all'espulsione fondata sul rischio per l'incolumità fisica del ricorrente derivante da una faida in atto tra la sua famiglia e altri soggetti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)