Sez. 1, Sentenza n. 20025 del 10/04/2013 Cc. (dep. 09/05/2013) Rv. 255056 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Pena detentiva e pecuniaria - Sostituzione con il lavoro di pubblica utilità - Applicabilità ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il predetto reato - con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma nono bis, C.d.S., - introdotto dall'art. 33, comma primo, lett. a), punto 1 legge n. 120 del 2010 - è applicabile, in virtù dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., anche ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella, a condizione, però, che non sia passata in giudicato la sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 n. 2, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)