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Sez. 4, Sentenza n. 42649 del 28/03/2013 Ud. (dep. 17/10/2013) Rv. 257187 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Reato commesso anteriormente alla legge n. 120 del 2010 - Sentenza di primo grado, intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, che applichi la pena previgente - Sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257187-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di circolazione stradale concernente il reato di guida in stato di ebbrezza commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, qualora la sentenza di primo grado sia emessa essendo vigente la legge n. 120 del 2010 - che introduce la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - ed infligga una pena determinandola con riferimento al trattamento sanzionatorio previgente - meno severo rispetto a quello vigente - la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità può essere disposta soltanto se con l'appello dell'imputato sia devoluta anche la questione relativa alla illegalità della pena principale inflitta in primo grado, in quanto il "novum" normativo di cui alla legge n. 120 del 2010, ove ritenuto più favorevole in concreto, deve essere applicato nella sua integralità, ivi compreso il nuovo e più severo trattamento sanzionatorio per il reato di guida in stato di ebbrezza. (Nella specie l'imputato si era limitato a richiedere con l'appello la sostituzione della pena).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 1, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)