Sez. 4, Sentenza n. 37742 del 28/05/2013 Ud. (dep. 13/09/2013) Rv. 256208 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Condanna in primo grado - Sostituzione della pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria - Appello dell'imputato - Nuova legge che introduce la possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità - Richiesta di applicare le nuove pene - Possibilità - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI
L'imputato, condannato in primo grado a pena detentiva e pecuniaria, con sostituzione di quella detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria senza la concessione della sospensione condizionale della pena, in sede di appello può, con esplicita manifestazione di volontà in tal senso, rinunciare alla sostituzione operata dal giudice di primo grado, al fine di accedere al regime, da lui stimato più vantaggioso, del lavoro di pubblica utilità, introdotto con legge entrata in vigore in epoca successiva alla pronuncia di primo grado. (Fattispecie relativa a condanna per guida in stato di ebbrezza).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 n. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)