Sez. L, Sentenza n. 1571 del 13/02/1988 (Rv. 457632 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICA - TERMINE DI DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI - INCIDENTALE DISCUSSIONE - CARATTERE PERENTORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO DELLA TUTELA DELLA CONTROPARTE O RINVIO DELLA DISCUSSIONE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICA - TERMINE DI DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI - INCIDENTALE DISCUSSIONE - CARATTERE PERENTORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO DELLA TUTELA DELLA CONTROPARTE O RINVIO DELLA DISCUSSIONE - IRRILEVANZA.*
Nel giudizio d'appello celebrato col rito del lavoro, il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione fissato dall'art. 436, terzo comma, cod. proc. civ. per la notificazione della memoria di Costituzione all'appellante la quale contenga gravame incidentale, ha carattere perentorio, sia perché serve ad assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale, sia perché anche nel rito del lavoro trovano applicazione le Disposizioni sulle impugnazioni in generale, previste dagli artt. 323 e seguenti cod. proc. civ., in quanto non siano derogate da quelle speciali o non siano incompatibili con tale rito, senza che rilevino né l'accettazione del contraddittorio o il conseguimento dello scopo di tutela della controparte, né l'eventuale rinvio della discussione disposto dal giudice d'appello nell'apposita udienza fissata a norma dell'art. 435, primo comma, cod. proc. civ. (Conf 4276/87, mass n 453030; (Conf 2026/84, mass n 434095).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)