diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2026 del 27/03/1984 (Rv. 434095 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICA - TERMINE DI DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CARATTERE PERENTORIO - MANCATO RISPETTO DI TALE TERMINE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434095-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICA - TERMINE DI DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CARATTERE PERENTORIO - MANCATO RISPETTO DI TALE TERMINE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*

Nel nuovo rito del lavoro, il termine di dieci giorni prima della udienza di discussione per la notifica dell'appello incidentale, che deve essere contenuto nella memoria di Costituzione, ha natura perentoria, attenendo alla regolare proposizione dell'impugnazione ed essendo stabilito dalla legge per assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale; ne consegue che il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dall'impugnazione e ne determina l'inammissibilità. (V 1830/81, mass n 412520; (Conf 303/83, mass n 425114; (Conf 1126/80, mass n 404614).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)