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Sez. L, Sentenza n. 5372 del 05/10/1988 (Rv. 460010 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - TERMINE DI DIECI GIORNI - CARATTERE ORDINATORIO - COSTITUZIONE TARDIVA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1988-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460010-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - TERMINE DI DIECI GIORNI - CARATTERE ORDINATORIO - COSTITUZIONE TARDIVA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*

Con riguardo al processo d'appello celebrato col rito del lavoro, il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, stabilito dall'art. 436 cod. proc. civ. per la Costituzione dell'appellato, ha carattere meramente ordinatorio - a differenza di quello, di uguale scadenza, che la stessa norma fissa per la notificazione dell'appello incidentale, necessariamente contestuale alla memoria di Costituzione - e quindi non preclude la Costituzione tardiva; in tal caso però l'appellato costituitosi tardivamente deve accettare il processo nello stato in cui si trova. (V 1571/88 mass n 457632; (V 4276/87 mass n 453030; (V 1042/85 mass n 439188).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)