Sez. L, Sentenza n. 4276 del 08/05/1987 (Rv. 453030 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - MEMORIA DI COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ - TERMINE EX ART. 436, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CARATTERE PERENTORIO - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - MEMORIA DI COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ - TERMINE EX ART. 436, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CARATTERE PERENTORIO - CONSEGUENZE.*
Nelle controversie di lavoro, il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, fissato dall'art. 436, terzo comma, cod. proc. civ. per la notificazione della memoria di Costituzione dell'appellato, che contenga gravame incidentale, ha carattere perentorio sia perché serve ad assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale sia perché, in via di principio, la interpretazione sistematica comporta l'applicazione delle Disposizioni sulle impugnazioni in generale (art. 323 e segg.) anche al rito del lavoro, in quanto non siano derogate da quelle speciali - riguardanti esclusivamente l'appello - o non siano incompatibili con tale rito. Ne consegue che la mancata notificazione alla controparte della memoria di Costituzione, contenente l'appello incidentale, entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dal diritto ad impugnare, essendo tale sanzione comminata non soltanto per la mancata proposizione dell'appello incidentale con la memoria, ma anche per la mancata notificazione della stessa nel termine stabilito. (Conf 4561/85, mass n 442021; (Conf 1042/85, mass n 439188; (Conf 2026/84, mass n 434095; (Conf 303/83, mass n 425114; (contra 2780/86, mass n 445822).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)