Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 18/04/2006 (Rv. 588728 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA | Nozione ai sensi dell'art. 1578 cod. civ. - Guasti o deterioramenti della cosa dovuti per effetto di naturale usura - Riconducibilità a vizi della cosa - Esclusione - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA
Costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti di cui all'art. 1578 cod. civ., quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto. Pertanto, è da escludere che possano essere ricompresi tra i vizi della cosa locata quei guasti o deterioramenti della stessa dovuti alla naturale usura, per effetto del tempo trascorso, ovvero ad accadimenti accidentali. (Nella specie, alla stregua del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello con la quale era stato escluso che costituissero vizi della cosa locata, rilevanti ai sensi del richiamato art. 1578 cod. civ., con i relativi rimedi, quelli riguardanti il cattivo funzionamento degli scarichi e la difettosa tenuta dei pluviali e delle tubazioni idriche).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)