Sez. 1, Sentenza n. 7269 del 06/08/1997 (Rv. 506487 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Presupposti - Onere della prova.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di assegno divorzile, l'onere di provare l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente a garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio grava sul coniuge istante, trattandosi di fatto costitutivo del diritto all'attribuzione dell'assegno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)