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Sez. 1, Sentenza n. 13017 del 20/12/1995 (Rv. 495160 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno di divorzio - Presupposti - Finalità.
Stato
decisa il 1995-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495160-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Nella disciplina introdotta con l'art. 10 della legge n. 74 del 1987, modificativo dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, l'assegno periodico di divorzio ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua concessione trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Detto assegno, pertanto, è diretto ad evitare il deterioramento delle condizioni economiche esistenti in costanza di matrimonio, non già ad assicurare i vantaggi derivanti dalla possibilità di partecipare agli eventuali miglioramenti della situazione economica dell'ex coniuge, successivi alla cessazione della convivenza.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)