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Sez. L, Sentenza n. 4608 del 13/10/1978 (Rv. 394279 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONDANNA GENERICA A RISARCIRE AL LOCATORE IL MAGGIOR DANNO IN AGGIUNTA ALLA CONDANNA AL PAGAMENTO DEI CANONI FINO ALLA RICONSEGNA - PROVA DELLE PERDITE E DEI MANCATI GUADAGNI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394279-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONDANNA GENERICA A RISARCIRE AL LOCATORE IL MAGGIOR DANNO IN AGGIUNTA ALLA CONDANNA AL PAGAMENTO DEI CANONI FINO ALLA RICONSEGNA - PROVA DELLE PERDITE E DEI MANCATI GUADAGNI - IRRILEVANZA.*

A carico del conduttore in mora a restituire la cosa locata ben puo essere pronunciata, ai sensi dell'art 1591 cod civ, condanna generica a risarcire al locatore il maggior danno, in aggiunta alla condanna al pagamento dei canoni convenuti fino alla riconsegna, ancorche il locatore non abbia provato specificamente le perdite ed i mancati guadagni derivati dalla ritardata restituzione, poiche in questa e sempre implicita una potenzialita dannosa, salvo l'Onere, per il locatore, di fornire la suddetta prova in Sede di liquidazione. (Conf 2138/75, mass n 375901).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)