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Sez. 2, Sentenza n. 5306 del 29/05/1998 (Rv. 515910 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Presupposto - Comunicazione della volontà di alienazione del fondo - Necessità - Forma - Onere probatorio - Spettanza al proprietario - Conseguenze - Rinuncia al diritto di prelazione - Validità - Limiti - Condizioni..
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515910-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Il diritto di prelazione agraria diventa attuale e concreto nel momento in cui il proprietario comunica ai soggetti interessati anche verbalmente la sua volontà di alienare il fondo a titolo oneroso. Pertanto, quando si è raggiunta la prova, incombente sullo stesso proprietario, di tale comunicazione completa di tutti gli elementi essenziali della proposta d'acquisto, può ritenersi valida la rinuncia al diritto di prelazione successivamente espressa in forma scritta dall'avente diritto anche anteriormente alla notificazione del preliminare ed indipendentemente dalla stessa.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)