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Sez. 3, Sentenza n. 2678 del 26/03/1997 (Rv. 503276 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Proposta di alienazione sprovvista dell'indicazione del prezzo di vendita - Inefficacia - Conoscenza verbale o "aliunde" del prezzo da parte dell'avente diritto alla prelazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503276-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Nell'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, parzialmente modificato dagli art. 7 e 8 legge 14 agosto 1971 n. 817, il termine "proposta" và interpretato nel senso tecnico - giuridico di prospetto di alienazione completo in tutti i suoi estremi, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. e cioè di dichiarazione negoziale recettizia che, in quanto destinata ad integrarsi con l'accettazione dell'avente diritto alla prelazione, deve contenere tutte le condizioni contrattuali. Ne consegue che non risponde al fine previsto dall'art. 8 cit. ed è pertanto priva di efficacia una proposta scritta che sia sprovvista dell'indicazione del prezzo di vendita, anche se l'avente diritto alla prelazione sia stato verbalmente informato dal proprietario o sia venuto "aliunde" a conoscenza del prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)