Sez. L, Sentenza n. 5083 del 19/08/1986 (Rv. 447722 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DISCIPLINA - SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA - IPOTESI - LAVORATORI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA POSTI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - GARANZIA RETRIBUTIVA PREVISTA DALLA LEGGE SULL'IMPIEGO PRIVATO (R.D.L. N. 1825 DEL 1924) E DAGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI DEL 30 APRILE 1946 E DEL 23 MAGGIO 1946 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DISCIPLINA - SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA - IPOTESI - LAVORATORI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA POSTI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - GARANZIA RETRIBUTIVA PREVISTA DALLA LEGGE SULL'IMPIEGO PRIVATO (R.D.L. N. 1825 DEL 1924) E DAGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI DEL 30 APRILE 1946 E DEL 23 MAGGIO 1946 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Il sistema normativo regolante l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni ha introdotto specifiche ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa in ragione di crisi economiche settoriali, locali o aziendali ovvero per ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali. Pertanto in tali evenienze non opera la garanzia retributiva prevista in favore dei lavoratori con qualifica impiegatizia dalla legge sull'impiego privato (RDL n. 1825 del 1924) e dagli accordi interconfederali del 30 aprile 1946 e del 23 maggio 1946 che assicurano a tali lavoratori l'irriducibilità dello stipendio mensile in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa disposte dalla azienda o dalla pubblica autorità, cui non sono equiparabili le ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa previste dalla suddetta speciale normativa per la cassa integrazione straordinaria. Tale interpretazione trova poi indiretta conferma nell'art. 21 della legge n. 675 del 1977 che - nell'intento di sollevare l'imprenditore da ogni costo aggiuntivo - ha previsto che siano accollati al fondo per la mobilità sia il contributo addizionale di cui alla legge n. 164 del 1974, sia le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di C.i.G. (V 4632/85, mass n 442091; (V 1353/84, mass n 433477).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 CORTE COST., Contr. Coll. 30/04/1946, Contr. Coll. 23/05/1946, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)