Sez. L, Sentenza n. 7784 del 21/10/1987 (Rv. 455617 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL LAVORO O RIDUZIONE DELLA DURATA DELLO STESSO - GARANZIA DELL'INTERO STIPENDIO ALL'IMPIEGATO - AMBITO DI APPLICAZIONE - IPOTESI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA E DI LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE POSTE IN LIQUIDAZIONE O CESSATE E REIMPIEGATI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL LAVORO O RIDUZIONE DELLA DURATA DELLO STESSO - GARANZIA DELL'INTERO STIPENDIO ALL'IMPIEGATO - AMBITO DI APPLICAZIONE - IPOTESI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA E DI LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE POSTE IN LIQUIDAZIONE O CESSATE E REIMPIEGATI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La disposizione dell'art. 5, disciplina speciale, parte terza, del C.C.n.L. 16 luglio 1979 per l'industria metalmeccanica privata - che, richiamando gli accordi interconfederali del 1946, prevede la garanzia dell'intero stipendio all'impiegato in caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dello stesso disposte dalla azienda o dall'autorità - non è applicabile né alle ipotesi d'integrazione salariale straordinaria previste dall'art. 1, n. 2, della legge 20 maggio 1975 n. 164, le quali danno luogo ad una sospensione del rapporto di lavoro (anziché della sola prestazione lavorativa), né, a maggior ragione, all'ipotesi di lavoratori dipendenti da imprese poste in liquidazione o cessate e reimpiegati ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1976 n. 9 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1976 n. 62), in quanto in tale ipotesi (eccezionale rispetto a quelle di cui alla citata disposizione dell'art. 1, n. 2, della legge n. 164 del 1975) manca addirittura un vero e proprio rapporto di lavoro (per il periodo compreso tra il licenziamento ed il reimpiego) e la correlativa ammissione al trattamento d'integrazione salariale straordinaria è consentita solo sulla base di una fictio iuris. (nella specie, la S. C. ha ritenuto riconducibile alla previsione della suindicata normativa del 1976 la vicenda relativa a lavoratori alle dipendenze prima della lejland innocenti e poi, secondo l'accordo in Sede ministeriale del 18 marzo 1976, della nuova innocenti). (V 5083/86, mass n 447722; (V 3143/86, mass n 440836; (V 4632/85, mass n 442091; (V 5390/85, mass n 442625).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1976 num. 9 art. 1, Legge 29/03/1976 num. 62 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)