Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 09/04/1984 (Rv. 434305 - 01)
ATTO GIURIDICO - UNILATERALI (ATTI) - CONOSCENZA NEL DESTINATARIO DI UN ATTO UNILATERALE RECETTIZIO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
ATTO GIURIDICO - UNILATERALI (ATTI) - CONOSCENZA NEL DESTINATARIO DI UN ATTO UNILATERALE RECETTIZIO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Per determinare nel destinatario la conoscenza di un atto unilaterale recettizio, negoziale o non, la legge non impone né la raccomandata con ricevuta di ritorno né altro determinato mezzo particolare, sicché, salvi i casi in cui una Forma determinata sia espressamente prescritta per legge o per volontà delle parti, deve ritenersi idoneo, al predetto fine, qualsiasi strumento di comunicazione, purché esso sia congruo in concreto a farne apprendere compiutamente e nel suo giusto significato il contenuto; e l'accertamento del giudice del merito che l'atto sia stato ricevuto dal destinatario può essere condotto anche sulla base di presunzioni, e si sottrae al Sindacato di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato. (V 6641/82, mass n 424271; (V 3194/80, mass n 406992; (V 1765/75, mass n 375414).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)