Sez. 2, Sentenza n. 2727 del 24/10/1973 (Rv. 366235 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - DISTANZE - OBBLIGO DI OSSERVANZA - CONDIZIONI - PERICOLO REALE DI DANNO - NECESSITA - ESCLUSIONE - COSTRUZIONI GUARDANTISI SOLO CON GLI SPIGOLI - ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO DELLA DISTANZA - ACCERTAMENTI CONSENTITI AL GIUDICE DI MERITO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - DISTANZE - OBBLIGO DI OSSERVANZA - CONDIZIONI - PERICOLO REALE DI DANNO - NECESSITA - ESCLUSIONE - COSTRUZIONI GUARDANTISI SOLO CON GLI SPIGOLI - ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO DELLA DISTANZA - ACCERTAMENTI CONSENTITI AL GIUDICE DI MERITO.*
In tema di distanze legali tra costruzioni non aderenti, la misura fissata dalla norma del codice civile o da norme speciali regolamentari deve trovare applicazione indipendentemente dal reale pericolo o dal danno che ne derivi alla costruzione gia realizzata dal proprietario del fondo finitimo. A tal fine e sufficiente che trattisi di costruzioni e che esse, per il fatto che si fronteggino, anche in parte, diano luogo a intercapedini: e mentre viene meno il primo requisito quando il manufatto non possegga i caratteri della solidita, stabilita ed immobilizzazione rispetto al suolo o sia, per sue peculiari caratteristiche, astrattamente inidoneo a formare intercapedine, manca il secondo quando le costruzioni si guardino con gli spigoli, sicche non ne e possibile, sia pure in proiezione, il fronteggiamento. L'indagine che, nei casi dubbi, si ritiene consentita al giudice del merito non coinvolge una valutazione discrezionale del carattere dannoso o pericoloso dell'intercapedine, bensi l'accertamento che il singolo manufatto sia inquadrabile nella nozione tecnico-giuridica di costruzione. (V 2548/72, mass n 360058; 1566/72, mass n 358292; (V 1479/71, mass n 351791; 2093/70, mass n 348196; (V 793/70, mass 346098; 3286/69, mass n 343316).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)