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Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 28/05/1984 (Rv. 435303 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435303-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONE - NOZIONE.*

Ai fini dell'osservanza della norma legislativa o regolamentare prescrivente una determinata distanza dal confine o fra costruzioni, è "costruzione", in senso tecnico-giuridico, non soltanto l'opera che abbia le caratteristiche di un edificio o di altra fabbrica in muratura, ma anche qualsiasi altra opera che possegga i caratteri della stabilità e dell'immobilizzazione rispetto al suolo al pari degli edifici o fabbriche in muratura, anche se fatta di diverso materiale. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva considerato costruzioni un manufatto, adibito ad autofficina, avente strutture portanti di profilati metallici, tamponature esterne verticali in vetro opaco e copertura in "ondulina tipo eternit", ed un forno per verniciatura, costituito da un manufatto chiuso prefabbricato in lamiera metallica, dotato della stessa copertura dell'autofficina e, come questa, stabilmente immobilizzato per incorporazione al suolo). (Conf 1386/81, mass n 412023; (Conf 735/80, mass n 404183; (Conf 1566/72, mass n 358292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)