Sez. 2, Sentenza n. 2665 del 26/05/1978 (Rv. 392032 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - MURO DIVISORIO TRA DUE FONDI - ESISTENZA - OBBLIGO DELLE DISTANZE PER LE TUBAZIONI - PERSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - MURO DIVISORIO TRA DUE FONDI - ESISTENZA - OBBLIGO DELLE DISTANZE PER LE TUBAZIONI - PERSISTENZA.*
L'Obbligo di mantenere le tubazioni a distanza di almeno un metro dal confine, fissato dall'art 889 secondo comma cod civ, trova fondamento nella potenziale dannosita di tali opere, se realizzate a distanza inferiore, e, pertanto, non puo essere derogato per il fatto che fra i due fondi esista un muro divisorio (sia esso comune, ovvero appartenente ad uno solo dei proprietari confinanti o ad un terzo), ne per il fatto che le tubazioni medesime, per ubicazione particolare od altri accorgimenti tecnici, non ingenerino un concreto pericolo di danno. (V 199/76, mass n 378856; (V 2197/75, mass n 375979).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)