Sez. 4, Sentenza n. 154 del 01/06/1973 Ud. (dep. 12/01/1974) Rv. 125928 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - PROVINCIA DI BOLZANO - MANCATO USO DELLA LINGUA TEDESCA - NULLITA ASSOLUTA - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - PROVINCIA DI BOLZANO - MANCATO USO DELLA LINGUA TEDESCA - NULLITA ASSOLUTA - CONDIZIONE.*
Il mancato uso della lingua tedesca negli Atti processuali, quando i cittadini italiani della provincia di Bolzano ne abbiano fatto richiesta espressa o implicita attraverso l'uso della lingua tedesca mostrando, cosi, di non conoscere l'italiano, e causa di nullita assoluta ed insanabile solo quando si riferisca ad Atti la cui piena conoscenza sia presupposto necessario per l'Esercizio dei diritti della difesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 03/01/1960 num. 103 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)