Sez. 5, Ordinanza n. 698 del 07/05/1974 Cc. (dep. 12/07/1974) Rv. 127600 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - MANCATO USO DELLA LINGUA TEDESCA - NULLITA ASSOLUTA - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - MANCATO USO DELLA LINGUA TEDESCA - NULLITA ASSOLUTA - CONDIZIONE.*
Il DPR 3 gennaio 1960, n 103, recante norme in materia dell'uso della lingua tedesca nei procedimenti penali per la regione Trentino alto Adige, non fa Obbligo di usare in ogni caso la lingua tedesca nei rapporti con i cittadini di tale lingua ma lo prescrive solo quando il cittadino di lingua estera non conosca quella italiana. Solo in questo caso l'uso di una lingua da lui non conosciuta, violando il diritto di difesa, e causa di nullita. (Conf 125928, anno 1974).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, DPR 03/01/1960 num. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)