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Sez. 1, Sentenza n. 8171 del 15/06/2000 (Rv. 537634 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Credito da provvigioni ed indennità derivanti da rapporto di agenzia - Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 cod.civ. - Sussistenza - Natura di società di capitali dell'agente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537634-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE

L'art. 2751 bis n. 3 cod. civ., nel testo fissato dalla legge n. 426 del 1975, nell'accordare privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, trova applicazione indipendentemente dal fatto che l'agente/creditore sia una persona fisica ovvero una società (tanto di persone, quanto di capitali), tenuto conto che la norma medesima, a differenza delle altre disposizioni contenute nello stesso articolo, non contiene alcuna specificazione sui soggetti titolari del credito che possa comportare una limitazione alla causa del credito derivante dal rapporto di agenzia, facendo esclusivo riferimento al rapporto cui esso consegue. (Cfr. Corte costituzionale n. 55 del 1996).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)