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Sez. 1, Sentenza n. 10241 del 05/09/1992 (Rv. 478649 - 01)

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - In genere | Credito per provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia - Riferimento esclusivo all'agente creditore come persona fisica e non anche come società - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478649-01

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - In genere

L'art. 2751 bis n. 3 cod. civ., nel testo fissato dalla legge 29 luglio 1975 n. 426, nell'accordare privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, trova applicazione indipendentemente dal fatto che agente-creditore sia persona fisica ovvero società, tenuto conto che la norma medesima, a differenza delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo, non contiene alcuna specificazione sui soggetti titolari del credito che possa comportare una limitazione alla causa del credito derivante dal rapporto di agenzia, bensì fa esclusivo riferimento al rapporto suddetto da cui esso consegue.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 bis, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)