Sez. 3, Sentenza n. 16595 del 05/08/2005 (Rv. 584750 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI | Comodatario - Diritto all'indennità aggiuntiva ex art. 17 della legge n. 865 del 1971 - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI
Il terzo detentore a titolo di comodato del fondo espropriato è privo di legittimazione a richiedere alcuna indennità né nei confronti dell'espropriante né del concedente, atteso che l'art. 17 della legge n. 865 del 1971si riferisce soltanto al "fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante" che per effetto della procedura ablativa sia costretto ad abbandonare il fondo, senza che il comodatario possa rientrare in alcuna della categorie tassativamente indicate dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)