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Sez. 3, Sentenza n. 16595 del 05/08/2005 (Rv. 584750 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI | Comodatario - Diritto all'indennità aggiuntiva ex art. 17 della legge n. 865 del 1971 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584750-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI

Il terzo detentore a titolo di comodato del fondo espropriato è privo di legittimazione a richiedere alcuna indennità né nei confronti dell'espropriante né del concedente, atteso che l'art. 17 della legge n. 865 del 1971si riferisce soltanto al "fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante" che per effetto della procedura ablativa sia costretto ad abbandonare il fondo, senza che il comodatario possa rientrare in alcuna della categorie tassativamente indicate dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)