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Sez. 1, Ordinanza n. 1439 del 05/03/1996 Cc. (dep. 10/04/1996) Rv. 204310 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Amnistia e indulto | Applicazione - Provvedimento "de plano" - Contestazione - Va fatta con l'opposizione - Ricorso per cassazione impropriamente proposto - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204310-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Amnistia e indulto

All'applicazione dell'amnistia e dell'indulto in sede esecutiva si provvede con la procedura "de plano" prevista dall'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 672, comma primo. Nei riguardi del relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, la quale introduce un procedimento che deve svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen., e concludersi con la pronuncia di un'ordinanza ricorribile per cassazione. (Nella specie era stato impropriamente proposto ricorso diretto per cassazione in luogo dell'opposizione e la S.C., in applicazione dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., qualificato il ricorso come opposizione, ha trasmesso gli atti al giudice competente per la decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)