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Sez. 1, Sentenza n. 1709 del 23/03/1998 Cc. (dep. 06/04/1998) Rv. 210204 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO | Contestazione della pronuncia del giudice dell'esecuzione - Va fatta con l'opposizione - Ricorso per Cassazione impropriamente proposto - Conseguenze - Conversione in opposizione - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210204-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO

A norma degli artt. 672, comma primo, e 667, comma quarto, c.p.p., contro le pronunce del giudice dell'esecuzione, in materia di amnistia ed indulto, è ammessa soltanto l'opposizione davanti allo stesso giudice; trattasi di rimedio che, pur costituendo - in considerazione delle sue particolari caratteristiche strutturali che lo distinguono nettamente da quelli disciplinati dagli artt. 593 e segg. c.p.p. - una semplice rimostranza rivolta al giudice per sollecitare una revisione della sua decisione con il contributo dialettico delle parti, va assimilato ad un mezzo di impugnazione, perché mira anch'esso, in sostanza, alla eliminazione della lesione attuale di una posizione soggettiva tutelata dalla legge. In proposito può pertanto ben trovare applicazione il principio generale dettato dall'art. 568, comma quinto, c.p.p., secondo cui il "nomen juris" attribuito all'impugnazione non la rende per ciò stesso inammissibile e la sua presentazione ad un giudice incompetente obbliga questi a trasmettere gli atti al giudice competente. (Nella fattispecie, era stato impropriamente proposto ricorso diretto per Cassazione in luogo dell'opposizione, e la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, qualificato il ricorso come opposizione, ha trasmesso gli atti al giudice competente per la decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)