Sez. 1, Sentenza n. 3351 del 07/04/1999 (Rv. 525004 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio di legalità - Applicazione - Portata - Rinvio della norma di legge a fonti secondarie con funzione di eterointegrazione della norma primaria - Legittimità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
L'art. 1 della legge 689/81, nel sancire per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga a quella di cui all'art. 25 della Costituzione, impedisce che tali sanzioni siano comminate direttamente mediante disposizioni di fonti normative secondarie, ma non esclude, viceversa, che i precetti sufficientemente individuati dalla legge siano eterointegrati da norme regolamentari delegate, in virtù del peculiare tecnicismo della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ritenuto che il d.P.R. 639/72 -ed il successivo D.Lgs. 507/93- configurassero in termini sufficientemente definiti il precetto e la sanzione previsti in tema di illecita affissione di manifesti, rimettendo, del tutto legittimamente, ai relativi regolamenti comunali la integrazione del precetto stesso mediante la specificazione del contenuto di elementi della fattispecie già delineati in sede legislativa).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 639 art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)