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Sez. 2, Sentenza n. 27 del 11/01/1971 (Rv. 349329 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - CARATTERE DI ORDINANZA O SENTENZA - RIFERIMENTO ALLA QUALIFICAZIONE O ALLA FORMA - ESCLUSIONE - RILEVANZA ESCLUSIVA DELL'EFFETTO GIURIDICO - SENTENZA DI APPELLO DICHIARATIVA DELL'INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DELLA PARTE APPELLATA - CARATTERE ORDINATORIO - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349329-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - CARATTERE DI ORDINANZA O SENTENZA - RIFERIMENTO ALLA QUALIFICAZIONE O ALLA FORMA - ESCLUSIONE - RILEVANZA ESCLUSIVA DELL'EFFETTO GIURIDICO - SENTENZA DI APPELLO DICHIARATIVA DELL'INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DELLA PARTE APPELLATA - CARATTERE ORDINATORIO - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Per attribuire ad un provvedimento del giudice il carattere di ordinanza o di sentenza, al fine di poterne stabilire la soggezione o meno ai mezzi di impugnazione previsti dalla legge per le sentenze, occorre aver riguardo al contenuto intrinseco del provvedimento e percio all'effetto giuridico che esso e destinato a produrre, anziche alla qualificazione datagli dal giudice o alla Forma esteriore che esso riveste. Pertanto il provvedimento, adottato in Forma di sentenza, con il quale sia stato dichiarato interrotto il processo di appello, per la morte, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, di uno degli appellati, gia costituito, non e impugnabile in Cassazione, in quanto non pronuncia sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, ne definisce il processo, ma importa soltanto un temporaneo stato di quiescenza dello stesso fino alla riassunzione, o in Mancanza di questa, fino alla Estinzione, ed ha quindi carattere ordinatorio o preparatorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)