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Sez. L, Sentenza n. 6558 del 10/06/1995 (Rv. 492787 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Deduzione della violazione in appello delle norme attinenti alla consumazione dell'appello, priva di specifiche censure ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Previo accertamento della qualificazione del provvedimento impugnato come ordinanza o come sentenza - Incensurabilità - Limiti - Difetto di motivazione - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492787-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Rientra nel potere del giudice d'appello, il cui esercizio è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del difetto di motivazione, stabilire se un determinato provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. Pertanto con il ricorso per cassazione che non contenga specifiche censure ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non possono utilmente dedursi violazioni da parte del giudice di secondo grado di norme come quelle attinenti alla consumazione dell'appello (con riferimento, nella specie, ad un provvedimento ritenuto dal giudice del gravame non impugnabile, in quanto ordinanza) le quali vengono in considerazione solo rispetto ad atti giurisdizionali aventi natura di sentenza e presuppongono quindi, come necessario antecedente logico, l'avvenuta risoluzione in senso affermativo della questione di fatto circa la natura del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)