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Sez. 5, Sentenza n. 12520 del 22/05/2013 (Rv. 626603 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazioni "prima casa" - Controversia sulla maggiore imposta per disconoscimento del credito derivante da precedente acquisto ad aliquota agevolata - Contemporanea pendenza di altro giudizio riguardante la revoca della suddetta agevolazione - Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Conseguenze - Sospensione del primo giudizio - Necessità.
Stato
decisa il 2013-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626603-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il giudice, constatata la pendenza di altro giudizio, tra le stesse parti, avente ad oggetto la revoca delle agevolazioni previste ai fini dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa di abitazione, è tenuto, in applicazione dell'arat. 295 cod. proc. civ., a sospendere il processo concernente la legittimità dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta, e delle conseguenti sanzioni, emesso sotto il profilo della non spettanza del credito di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativamente all'acquisto di altra abitazione non di lusso entro un anno dall'alienazione della prima, stante il carattere pregiudiziale del primo giudizio rispetto al secondo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)