Sez. 4, Sentenza n. 3758 del 03/06/2014 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 263196 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Rito abbreviato non condizionato - Contestazione suppletiva - Legittimità - Esclusione - Conseguenze - Nullità a regime intermedio della sentenza - Configurabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Nell'ambito del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, non è consentito al P.M. di procedere a modificazioni dell'imputazione o a contestazioni suppletive, in quanto l'art. 441 cod. proc. pen., nel richiamare le disposizioni previste per l'udienza preliminare, esclude l'applicazione dell'art. 423 cod. proc. pen., con la conseguenza che la violazione della predetta norma determina un'ipotesi di nullità a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)