Sez. 3, Sentenza n. 35624 del 11/07/2007 Ud. (dep. 27/09/2007) Rv. 237293 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Giudizio abbreviato non subordinato a integrazione probatoria - Contestazione di fatti nuovi o di circostanze aggravanti - Illegittimità - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Una volta instaurato il giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e al di fuori del caso di integrazione probatoria disposta di ufficio, non è consentita al P.M. la modificazione dell'imputazione, in quanto il giudizio medesimo deve svolgersi secondo la sua struttura tipica, e cioè allo stato degli atti e con la conseguente immutabilità dell'originaria imputazione, sì che è nulla "in parte qua" la sentenza che si formi sui fatti o sulle circostanze ulteriori che siano stati eventualmente contestati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)