Sez. 6, Sentenza n. 13117 del 19/01/2010 Ud. (dep. 08/04/2010) Rv. 246680 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Rito abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria - Circostanza aggravante - Contestazione suppletiva - Legittimità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Nel corso di un giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 423 cod. proc. pen. in tema di modifica dell'imputazione, sicché il riconoscimento di una circostanza aggravante che non avrebbe potuto essere oggetto di una contestazione suppletiva determina la nullità della sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio. (Fattispecie in cui la Corte territoriale aveva ritenuto legittima la contestazione della recidiva sull'erroneo presupposto che non si tratterebbe di una vera e propria aggravante ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)