Sez. 2, Sentenza n. 2395 del 27/11/2025 Ud. (dep. 21/01/2026) Rv. 289285-01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del reato - Circostanza aggravante di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Omessa notifica del verbale di udienza all'imputato contumace o assente - Nullità relativa - Sussistenza - Ragioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
La modifica dell'imputazione effettuata mediante contestazione dell'aggravante, ex art. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di avere commesso il fatto durante il periodo di sottoposizione a misura di prevenzione, cui non abbia fatto seguito la notifica all'imputato contumace o assente dell'estratto del verbale dibattimentale, determina una nullità non assoluta, ma relativa, in quanto la stessa, non attingendo il nucleo sostanziale dell'addebito, non reca pregiudizio al diritto dell'imputato di avere esatta conoscenza del fatto ascrittogli, posto che gli è, comunque, nota la sua sottoposizione alla misura di prevenzione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)