Sez. L, Sentenza n. 13015 del 23/11/1999 (Rv. 531439 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperativa artigiana a responsabilità limitata - Obblighi contributivi in favore dei soci-lavoratori - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
L'art. 3 della legge n. 860 del 1956 esclude dal novero delle imprese artigiane le società cooperative a responsabilità limitata; a tali società si applica, pertanto, la norma generale di cui all'art. 2, comma terzo, del R.D. n. 1422 del 1924 il quale ha esteso, in via eccezionale, il sistema assicurativo in favore dei soci-lavoratori delle società cooperative, che dal punto di vista sostanziale non sono lavoratori dipendenti, al fine di fornire loro una tutela assicurativa di cui altrimenti sarebbero privi.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)