Sez. L, Sentenza n. 1364 del 10/02/1998 (Rv. 512451 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Attività lavorativa svolta dal socio di una cooperativa - Obbligazione contributiva - Spettanza alla società cooperativa - Anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da essa assunti - Estensione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Nell'ipotesi di attività lavorativa svolta dal socio di una cooperativa in conformità con le previsioni del patto sociale e in corrispondenza con le finalità istituzionali della società - integrante, come tale, l'esecuzione del contratto societario per l'esercizio in comune dell'impresa - l'obbligazione contributiva previdenziale deve essere adempiuta in base alla disposizione di cui all'art. 2, terzo comma, R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 (regolamento di esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3184, recante le norme sulla assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi e a sua volta emanato a seguito della delega contenuta nella legge 3 dicembre 1922 n. 1601), in forza della quale, ai fini assicurativi, le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da esse assunti.
Riferimenti normativi: Legge 03/12/1922 num. 1601, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)