diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2175 del 25/02/2000 (Rv. 534436 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Soci lavoratori - Disciplina contributiva relativa al lavoro subordinato - Applicabilità - Qualificazione dei singoli rapporti come subordinati - Necessità - Insussistenza - Attività prestata per lavori assunti direttamente dalla società - Obbligo contributivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534436-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

A norma dell'art. 2, terzo comma, del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, le società cooperative sono tenute a versare i contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per tutti i soci lavoratori, sia in caso di esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato instaurato fra la società ed il socio, sia nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa sia conforme alle previsioni del patto sociale e sia svolta in corrispondenza con le finalità istituzionali della società, a prescindere - in tale ipotesi - dal fatto che i soci vengano impegnati per lavori assunti direttamente dalla società ovvero per conto terzi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)