Sez. L, Sentenza n. 9815 del 03/10/1998 (Rv. 519378 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Società cooperative - Soci lavoratori - Disciplina contributiva relativa al lavoro subordinato - Applicabilità - Qualificazione dei singoli rapporti come subordinati - Necessità - Insussistenza - Imprese cooperative artigiane - Inclusione - Normativa previdenziale a favore degli artigiani - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
I rapporti intrattenuti dai singoli soci lavoratori di società cooperative, anche nei casi di non configurabilità di rapporti di lavoro subordinati, sono (fittiziamente) equiparati a questi ultimi ai fini della sottoposizione alla relativa disciplina contributiva, come stabilito dall'art. 2, comma terzo, del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, sulla cui vigenza e portata non hanno inciso, neanche con riferimento alle società cooperative artigiane, le leggi 29 dicembre 1956 n. 1533 e 4 luglio 1969 n. 463, che hanno esteso ai titolari di imprese artigiane, quali lavoratori autonomi, l'assicurazione contro le malattie e l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, neanche con riferimento alle società cooperative artigiane; le società cooperative artigiane sono quindi assoggettate, riguardo ai soci lavoratori, agli oneri contributivi secondo la normativa dettata per il lavoro dipendente, a prescindere dall'accertamento degli estremi della subordinazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3, Legge 29/12/1956 num. 1533 CORTE COST., Legge 04/07/1968 num. 463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)