Sez. 1, Sentenza n. 3383 del 12/02/2008 (Rv. 602187 - 01)
ELEZIONI - AZIONE POPOLARE | Proposta dal Prefetto - Produzione in appello della nota di deposito dell'originale del ricorso introduttivo notificato - Limiti di cui all'art. 345 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
ELEZIONI - AZIONE POPOLARE
Nel giudizio avente ad oggetto l'azione popolare proposta dal prefetto per far valere le cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 70 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la produzione in appello della nota di deposito dell'originale del ricorso introduttivo, notificato alla controparte, attestante l'avvenuto deposito dell'atto nel termine di decadenza di dieci giorni dall'ultima notificazione, come stabilito dal combinato disposto dei commi 3 e 5 del richiamato art. 82, costituisce attività di regolarizzazione e completamento della costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 182, primo comma, e 359 cod. proc. civ., e pertanto non incontra i limiti, relativi alle prove cosiddette precostituite, previsti dall'art. 345 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)