Sez. 2, Sentenza n. 3496 del 22/10/1975 (Rv. 377665 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - LIMITI - RIDUZIONE DEGLI ONORARI AL DI SOTTO DEI MINIMI - CONDIZIONI - RAPPORTO CON IL CLIENTE - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - LIMITI - RIDUZIONE DEGLI ONORARI AL DI SOTTO DEI MINIMI - CONDIZIONI - RAPPORTO CON IL CLIENTE - ESCLUSIONE.*
Nella liquidazione degli onorari, nei rapporti fra l'avvocato ed il proprio cliente, e consentito al giudice soltanto di superare i limiti tariffari massimi, quando ne ricorrano le condizioni stabilite dalla legge e non anche di ridurre i minimi, in quanto la possibilita, prevista dall'art 4 della deliberazione 8 maggio 1969 del consiglio nazionale forense, di liquidare un compenso inferiore ai minimi tabellari nel caso di manifesta sproporzione fra l'opera professionale prestata dal difensore e l'onorario fissato nella tabella e rigorosamente circoscritta al solo rapporto fra la parte vincitrice ed il soccombente. (Conf 3179/74, mass n 371676; 432/71, mass n 350031).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 3, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 5, Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., DM 30/05/1969 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)